Potenziata la sorveglianza marittima con la Marina militare
Cutro (Kr), 9 mar. (askanews) – Reclusione da 20 a 30 anni per gli scafisti se causano la morte di più di una persona. E’ quanto si legge nella bozza del decreto che sarà all’esame del Consiglio die ministri che si riunisce a Cutro.
“Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni”.
La realizzazione dei centri di permanenza e rimpatrio – è previsto ancora – “è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”.
“Nell’ambito delle procedure per l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l’attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”.
“Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, si legge ancora nella bozza del decreto.
E’ previsto anche “il potenziamento della sorveglianza marittima”. La Marina Militare – si legge nella bozza – “definisce e aggiorna la situazione marittima nazionale da condividere in ambito intergovernativo, anche mediante l’aggregazione integrata delle informazioni acquisite dalle amministrazioni statali che esercitano competenze in materia marittima. Per tali finalità si avvale del Dispositivo integrato interministeriale di sorveglianza marittima, quale supporto tecnologico di connessione dei sistemi in uso dalle citate amministrazioni, costituito presso il Comando in capo della squadra navale”.