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E’ necessario un focus sulla “pace fiscale” per le ipotesi di rinvio della Cassazione in CTR

“La pace fiscale presenta alcuni profili di irrazionalità che potrebbero ostacolare l’appeal dell’iniziativa messa in campo dal governo”

IL RINVIO DELLA CASSAZIONE

Attualmente l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulle ipotesi di rinvio della Cassazione in CTR conduce all’applicazione del 90% di aliquota di definizione.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate assume che il rinvio della Cassazione annulla la sentenza di secondo grado della CTR, la quale, a sua volta, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, sostituisce in toto la sentenza di primo grado. Per tale motivo, dunque, con il rinvio della Cassazione si ritiene applicabile l’aliquota del 90%.

Si pensi tuttavia al caso della vittoria del contribuente in primo e secondo grado (5%) ed il rinvio della Cassazione in secondo grado con richiesta di nuovo intervento della CTR.

Si consideri l’ulteriore ipotesi della vittoria del contribuente in primo grado (40%), la sconfitta in secondo grado ed il rinvio della Cassazione che, su ricorso del contribuente, cassa la sentenza di secondo grado.

È difficile considerare appetibile in tali situazioni la percentuale del 90% (già alta a prescindere per l’ipotesi base per cui è prevista e cioè pendenza in primo grado – sarebbe più bilanciata ed appetibile una riduzione all’80%).

POSSIBILE SOLUZIONE

Dovendo necessariamente semplificare le regole da applicare, si potrebbe precisare che in caso di rinvio della Cassazione si applica la percentuale connessa al risultato del primo grado. Ulteriore soluzione possibile (preferita dai puristi del diritto) è quella consistente nell’applicare la percentuale del 50/60% ai contenziosi che nel corso dei vari giudizi di merito (vi sono casi con più rinvii della Cassazione) abbiano avuto una pronuncia positiva.

Questa previsione potrebbe rivestire carattere generale e coprire tutte le fattispecie residue ed essere da sola sufficiente a ricomprendere pure i casi di rinvio della Cassazione.

La soluzione “generale” coprirebbe in modo ragionevole anche l’ipotesi di vittoria del contribuente in primo grado,  sconfitta in secondo grado e (su ricorso del contribuente) annullamento da parte della Cassazione della statuizione di secondo grado (che oggi prevederebbe il 90% con davvero scarsa appetibilità).

I CASI DI DOPPIA CONFORME CON RINVIO DELLA CASSAZIONE E NUOVA CTR POSITIVA

In caso di due giudizi positivi (5%), rinvio della Cassazione (che fa tornare ad oggi al 90%) e nuovo giudizio della CTR favorevole al contribuente si applica, con la normativa attuale, la percentuale del 15% che non sembra ragionevole rispetto al 5% del doppio grado favorevole (con tre su tre di merito favorevoli si sale al 15%) e non paragonabile all’ipotesi di sconfitta in primo grado e vittoria in secondo grado, ipotesi che darebbe parimenti diritto al 15%.

Si ritiene che per l’ipotesi di doppia conforme e nuova sentenza della CTR positiva sia ragionevole confermare l’aliquota del 5% e ciò va esplicitato.

SANZIONI

Le sanzioni formali si definiscono ad Euro 200.

Quelle connesse al debito tributario sono azzerate.

Quelle non formali e non determinate in proporzione all’evasione si definiscono con 15% o 40% a seconda dell’esito dell’ultimo giudizio.

E’ evidente la difficoltà che genera la distinzione tra “formale” e “non connessa ad evasione ma non meramente formale”.

Sarebbe molto più proficuo definire le sanzioni non collegate alla materia imponibile facendo una unica norma che preveda una percentuale unica che prescinde dallo stato del contenzioso pari al 20-30% con un minimo di Euro 200 ed un massimo di Euro 100.000.

CONCLUSIONE

È chiaro che trattandosi di norme eccezionali ed agevolative non si può pretendere un trattamento proporzionato di tutte le fattispecie. Però, essendo lo scopo la deflazione del contenzioso con incassi importanti, è opportuno che le soluzioni siano appetibili.

Ciro Di Pietro

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